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Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

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DETERMINAZIONE N° 631 DEL 17/11/2022

BANDO EDUCARSI ALLA SALUTE E’ ALLA VITA ” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA CITTA’ DI POTENZA – IMPEGNO DI SPESA PER I PREMI DA ELARGIRE AGLI ISTITUTI VINCITORI

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N° 585 07/11/2022

BANDO ” EDUCARSI ALLA SALUTE E ALLA VITA RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA CITTA’ DI POTENZA IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI (BCC)

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del dirigente n. 817 del 27/12/2022

Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione -2021. Impegno spesa in favore di famiglie beneficiarie di voucher a copertura del costo delle rette sostenute per la frequentazione di servizi educativi per la prima infanzia.