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Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi pubblici.

U.D. Servizi istituzionali

La Carta dei servizi è uno strumento atto a garantire agli utenti adeguati standard di qualità delle prestazioni realizzate. Il servizio e tutto il personale a questo assegnato, assumono quali fattori di qualità la celerità nell’erogazione, il rispetto dei termini fissati, la chiarezza e completezza delle informazioni date, la facilità di accesso alle stesse, la partecipazione al miglioramento dei servizi da parte degli utenti, la disponibilità e cortesia degli operatori, la loro professionalità e competenza. La Carta dei servizi é inoltre uno strumento per l’individuazione degli obiettivi e delle modalità di erogazione dei servizi alla collettività, per rispondere efficacemente e concretamente alle richieste di tutti coloro che hanno diritto all’accesso ai servizi.